Statuto del Comune di Vivaro Romano

 

PARTE I

ATTI DEGLI ENTI COMUNALI

 

STATUTO DEL COMUNE DI VIVARO ROMANO

 

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ART. 1            DEFINIZIONE

            Il Comune di Vivaro Romano è un ente autonomo locale, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale curandone gli interessi generali, promuovendo lo sviluppo civile, sociale ed economico, avvalendosi della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.

 

ART. 2            AUTONOMIA

            Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà. L’ente collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, con le forme associative e di unione tra enti locali e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali.

            L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

 

ART. 3            SEDE

            La sede del Comune è sita in Via Mastro Lavinio n. 5; nella struttura hanno sede gli uffici dell’amministrazione comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

 

ART. 4            TERRITORIO

            Di origine equa, il paese è costruito su uno sperone di roccia chiamato Colle Gennaro, e il territorio si estende per Kmq. 12,50. Confina con i territori di Oricola, Carsoli, Poggio Cinolfo, Vallinfreda, Orvinio, Turania, Montorio e Pozzaglia.

            La festa patronale ricorre il 3 febbraio, San Biagio. Altrettanto valorizzata e densa di manifestazioni ad essa connessa è la festa della Madonna Illuminata, compatrona di Vivaro, che ricorre nei giorni 4-5-6 agosto.

           

ART. 5            STEMMA - GONFALONE  - FASCIA TRICOLORE

            Negli atti, il Comune si identifica con il nome di Vivaro Romano. Ha un proprio stemma e un gonfalone contraddistinto da un drappo di verde con la bordatura di giallo alla base del quale, su lista bifida e svolazzante, in lettere lapidarie nere, è scritto “COMMUNITAS VIVARII 1807”; lo stemma, su campo oro, raffigura un cespo di rose canine o silvestri avvinte da una vipera. Lo stemma e il Gonfalone sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Onorificenze e Araldica, con D.P.R. 28 maggio 2010.

Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a particolari iniziative. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

 

ART. 6            PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune garantisce l’assunzione del principio della pari opportunità tra uomo e donna in tutte le azioni di governo, valorizzando la differenza di genere, promuovendo il pieno riconoscimento  delle professionalità.

2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonché la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

 

 

ART. 7            ASSISTENZA, INTEGRAZIONI SOCIALI E DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

            Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

 

 

 

ART. 8            FINALITA’

            Il Comune di Vivaro Romano, con riferimento alle direttive degli organismi internazionali e ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione:

  1. promuove gli interessi della Comunità,  ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;
  2. promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme ad altre istituzioni nazionali e internazionali, al controllo di ogni forma di inquinamento assicurando i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
  3. attua un programmatico e organico assetto del territorio nel rispetto dell’ambiente e della tutela del suolo e delle risorse idriche;
  4. assicura  la conservazione dell’antico impianto urbanistico del centro storico ed il suo valore e interesse culturale;
  5. cura gli interessi della comunità assicurando la promozione dei valori culturali, sociali economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando affinché esso ne conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi propri della società civile che lo rappresenta;
  6. promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
  7. concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute e all’assistenza sociale;
  8. tutela la vita umana, la persona e la famiglia garantendo, tramite i servizi sociali e educativi, l’assistenza sociale, diritto allo studio, formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e di pensiero;
  9. sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela verso le persone disagiate e svantaggiate, agli anziani e ai minori anche in collaborazione con le associazioni di promozione sociale;
  10. rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
  11. coordina lo sviluppo economico e sociale favorendo le attività commerciali e no-profit artigianali, turistiche, sportive del tempo libero fornendo le necessarie infrastrutture e supporto tecnico-amministrativo

 

 

 

ART. 9            TUTELA DEI DATI PERSONALI

            Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

 

 

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)

 

Capo I – Consiglio comunale

 

ART. 10          ELEZIONE – COMPOSIZIONE – COMPETENZE

            L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

 

ART. 11          IL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità di Vivaro Romano ed è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  2. E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e si riunisce di norma nella sede municipale.
  3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzione; provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
  5. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
  6. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha funzione di rappresentanza democratica della comunità.

 

ART. 12          FUNZIONAMENTO

            Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento che in ogni caso dovrà disciplinare

  1. la costituzione dei gruppi consiliari;
  2. la convocazione del Consiglio comunale;
  3. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
  4. la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni e l’organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
  5. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune, entrano in carica all’atto della proclamazione.
  6. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto previsto dal capo 2 del titolo 3 del T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000.
  8. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle disposizioni statutarie, regolamentari e di ogni altra deliberazione del Consiglio, nonché diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
  9. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento, dagli Uffici Comunali e dagli Enti o Aziende da essi dipendenti notizie, informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
  10. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno; le indennità dei consiglieri sono stabilite per legge.
  11. Il consiglio comunale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.
  12. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni.
  13. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dello stesso consiglio, presa con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  14. I consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ai fini del recapito, degli avvisi di convocazione del consigli comunale e delle comunicazioni ufficiali del Comune, diversamente sarà valido il deposito presso la Casa comunale.

 

 

 

ART. 13          SESSIONI DI CONSIGLIO

  1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
  2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

                        entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio                                precedente;

                        entro il mese di settembre per la verifica degli esercizi di bilancio;

                        entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio                                   successivo.

  1. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

 

ART. 14          ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

            Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

 

ART. 15          COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

            Il Consiglio istituisce commissioni permanenti, garantendo almeno un rappresentante della minoranza. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano preventivamente le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono nei modi stabiliti del presente Statuto e dal Regolamento allo svolgimento delle attività amministrative del Comune.

 

ART. 16          COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI          

            Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali temporanee per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi e progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Tali commissioni concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’indagine. Delle commissioni fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

 

ART. 17          INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

            Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

 

 

 

Capo II – Sindaco e Giunta comunale

 

ART. 18          IL SINDACO           

  1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
  2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
  3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
  4. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti, per il successivo quinquennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
  5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

 

ART. 19          FUNZIONI DEL SINDACO E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

  1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
  2. convoca e presiede la Giunta comunale ed è l’interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
  3. esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
  4. assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali., promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività;
  5. indice i referendum e ne proclama i risultati;
  6. Invia le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;
  7. concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere impegnando la politica generale del Comune;
  8. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
  9. dirige e vigila sull’espletamento del servizio e adotta i relativi provvedimenti inerenti la Polizia urbana;
  10. impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  11. inoltre, il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale;
  12. nomina il Segretario scegliendolo dall’apposito Albo;
  13. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
  14. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi a alla esecuzione degli atti con il concorso degli assessori comunali, e con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario comunale;
  15. il Sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  16. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
  17. sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale di competenza statale e sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa alla sicurezza dell’ordine pubblico.

 

 

 

ART. 20          DIMISSIONI DEL SINDACO

  1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale e al Segretario Comunale e fatte prevenire all’ufficio protocollo del Comune.
  2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti previsti dalla Legge.

 

ART. 21          IL VICESINDACO

  1. Il Vicesindaco è l’assessore con delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni spettanti al Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
  2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

 

ART. 22          DELEGHE DEL SINDACO

  1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori, ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
  2. La delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni, deve essere accettata espressamente e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al Sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
  3. Il Sindaco può delegare le funzioni al segretario generale, ai dirigenti e responsabili dei servizi con contratto a tempo indeterminato, nonché la capacità di rappresentare in giudizio l’Ente.
  4. L’esercizio totale o parziale delle funzioni delegate non richiede accettazione e produce i suoi effetti finché non sia revocato.
  5. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal Sindaco che provvede all’attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

 

ART. 23          COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro-tempore vigente in materia. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2.   Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al Consiglio, in un numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa  e professionale.

  1. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

 

ART. 24          LA GIUNTA COMUNALE – FUNZIONI E COMPETENZE

  1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza; svolge, inoltre, attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale della sua attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
  4. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
  5. Adotta le variazioni al bilancio in via d’urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
  6. La Giunta è convocata dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, i compiti, le attività e il funzionamento della Giunta sono stabiliti dal Regolamento. La Giunta può modificare qualsiasi atto di interesse pubblico di propria competenza.
  7. Il Responsabile del Servizio nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici riguardanti il proprio servizio e il Segretario Comunale e per l’assunzione di personale di cat. D.
  8. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.
  9. La Giunta fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e il Responsabile del Servizio costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.
  10. La Giunta decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente.
  11. Le decisioni istituzionali della Giunta comunale possono essere formalizzate anche fuori dal territorio comunale.

 

 

ART. 25          CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

  1. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.
  3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio.

           

 

 

TITOLO III

ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

 

ART. 26          PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

            I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti con le modalità previste dal Regolamento a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vivaro Romano, ovvero che siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente.

 

ART. 27          ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

            Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato quale strumento di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, che  operano nel territorio e svolgono attività di interesse locale; ne favorisce l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento: riconosce le facoltà di prendere visione degli atti, di intervenire e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi qualora ne abbiano l’interesse.

            Il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili familiari, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per la realizzazione di progetti proposti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco che forniamo di seguito: Pro-Loco, Associazione Culturale di Varia Umanità e Musica VIVARIUM, Centro ricreativo Terza Età, ANC – Sezione di Vivaro Romano “Ippolito Cortellessa”, Comitato Festeggiamenti Patronali, nonché a ulteriori associazioni che verranno costituite, purché regolarmente dotate di registrazione notarile, atto costitutivo e statuto.

            Il Comune collabora, nella gestione delle terre, con l’Università Agraria di Vivaro Romano, l’ente autonomo costituitosi nel 1907 in seguito al riscatto dei possedimenti del Feudo Borghese operato dal cardinale Angelo Di Pietro.

            Il Comune tramite l’istituto organico di Protezione Civile, nel caso di gravi catastrofi o calamità naturali, con effetti sulla popolazione, predisporrà tempestivamente i primi interventi di soccorso, così come prevede all’immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di opere e servizi di propria competenza.

 

 

ART. 28          CONSULTAZIONI POPOLARI

            Il Comune può consultare le associazioni e le società cooperative operanti nei settori economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo prima dell’adozione di delibere o altri atti amministrativi di interesse pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

 

ART. 29          DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello Stato.
  2. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità nell’azione amministrativa, è riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, con le modalità stabilite dal Regolamento.
  3. I casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.
  4. Per assicurare l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il Regolamento dovrà prevedere a) gli atti di cui potrà essere vietata l’esibizione; b) le forme e le modalità di esercizio del diritto di accesso; c) la disciplina del rilascio delle copie di atti, previo pagamento dei soli costi e le modalità di esercizio del diritto di informazione.
  5. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica e di qualunque altra specie di contenuto degli atti formati dalla Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

           

ART. 30          PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE

            I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione possono rivolgere in modo associato agli organi comunali petizioni, proposte e istanze per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Sindaco, o suo delegato, secondo la natura del contenuto dell’istanza risponde alle petizioni entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

 

Capo II

Referendum consultivo

 

ART. 31          REFERENDUM       

  1. E’ istituito il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.
  2. Per l’indizione del referendum la richiesta dei cittadini deve essere corredata dal numero di sottoscrizioni autenticate nella forma di legge e presentate all’ufficio del Segretario Comunale per la verifica della regolarità, pari al 20% del corpo elettorale.
  3. Il referendum può essere, altresì, promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  4. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco, entro novanta giorni dal deposito della richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
  5. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i provvedimenti in materia di:
  • Tributi locali, tariffe e rette
  • Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
  • Personale comunale
  • Bilancio preventivo e consuntivo
  • Assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti
  • Attività vincolata all’amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti
  • Strumenti urbanistici

 

  1. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

 

 

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

Capo I – Gli uffici

 

ART. 32          ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e di efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

ART. 33          FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
  2. I responsabili degli uffici presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri.

 

 

 

ART. 34          INCOMPATIBILITA’

            Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far svolgere un conflitto di interessi con l’Ente. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

 

 

ART. 35          ALBO PRETORIO ED I INFORMAZIONE

            Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il responsabile del servizio cura l’affissione degli atti.

 

Capo II – Il Segretario Comunale

 

ART. 36          IL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 03/02/1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Al Segretario comunale spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
  3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
  4. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua fiducia. Può rogare tutti i contratti  nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

 

           

 

 

 

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO

 

ART. 37          ORDINAMENTO

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti nel regolamento. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  2. Il Comune in conformità alle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
  3. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

 

ART. 38          BILANCIO COMUNALE

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti questa fissati dal Regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.

 

ART. 39          AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

            L’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è compilato annualmente dal ragioniere del Comune che risponde all’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

 

ART. 40          RENDICONTO DELLA GESTIONE

            I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

 

ART. 41          IL REVISORE DEI CONTI

  1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
  2. L’organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
  3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, risponde della verità delle sue attestazioni.
  4. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

 

ART. 42          TESORERIA

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge del Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

           

 

 

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

 

ART. 43          UNIONE DEI COMUNI

  1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali.
  2. Il Consiglio comunale costituisce  nelle forme e con le finalità previste dalla legge unione di comuni con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, migliorare le strutture pubbliche e d offrire servizi più efficienti alla collettività.
  3. Il Comune di Vivaro Romano fa parte dell’Unione intercomunale “Medaniene”, comprendente, inoltre, i paesi di Anticoli Corrado, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Riofreddo, Vallinfreda.
  4. L’Unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari anche con i Comuni.

 

ART. 44          CONSORZI

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi ed altri organismi similari con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine, il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

 

ART. 45          CONVENZIONI

  1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 46          ACCORDI DI PROGRAMMA      

  1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di interventi o programmi di intervento, di progetti di particolare complessità che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull’opera e sugli intereventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L’accordo di programma viene definito in apposita conferenza la  quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 267/2000.

 

 

 

ART. 47          IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

  1. Le funzioni amministrative relative allo sport trovano  loro fonte nell’art. 60 del D.P.R. 616/1977, e nel D. LGS. 08.01.2004, n. 15 ed hanno collocazione nell’area dei servizi pubblici locali.
  2. Il Comune, nel rispetto del regolamento, può affidare alle società sportive locali la concessione degli impianti sportivi comunali per le manifestazioni di interesse diretto delle stesse società ovvero conferire gli impianti in concessione.
  3. La gestione delle attività connesse all’evento sportivo e le manifestazioni ad eventi non collegati con avvenimenti sportivi sono definite con il provvedimento di concessione.

 

 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 48          LIMITI

            La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essa incompatibili.

 

ART. 49          MODIFICHE E ADEGUAMENTI DELLO STATUTO

            Le modifiche e gli adeguamenti dello statuto sono deliberate dal consiglio, comunicate con la procedura stabilita dall’art. 1 comma 3 e art. 6 comma 4 del d.lgs. 267/2000. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

 

ART. 50          ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
  2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1              Definizione

Art. 2             Autonomia

Art. 3             Sede

Art. 4             Territorio

Art. 5              Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore

Art. 6              Pari Opportunità

Art. 7              Assistenza – Integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili –                                  Coordinamento degli interventi

Art. 8              Finalità

Art. 9              Tutela dei dati personali

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)

 

Capo I – Consiglio comunale

 

Art. 10                        Elezione – Composizione – Competenze

Art. 11                        Il Consiglio Comunale

Art. 12                        Funzionamento

Art. 13                        Sessioni di consiglio

Art. 14                        Esercizio della potestà regolamentare

Art. 15                        Commissioni consiliari permanenti

Art. 16                        Costituzione di commissioni speciali

Art. 17                        Indirizzi per le nomine e le designazioni

 

Capo II – Sindaco e Giunta

Art. 18                        Il Sindaco

Art. 19                        Funzioni del Sindaco e indirizzi generali di governo

Art. 20                        Dimissioni del Sindaco

Art. 21                        Il Vicesindaco

Art. 22                        Deleghe del Sindaco

Art. 23                        Composizione della Giunta

Art. 24                        La Giunta comunale – Funzioni e competenze

Art. 25                        Cessazione della carica di assessore

 

TITOLO III

ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

 

Art. 26                        Partecipazione dei cittadini

Art. 27                        Istituti di partecipazione popolare

Art. 28                        Consultazioni popolari

Art. 29                        Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi

Art. 30                        Petizioni, istanze e proposte

 

Capo IIReferendum consultivo

 

Art. 31                        Referendum

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

Capo I – Gli uffici

 

Art. 32            Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 33                        Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 34            Incompatibilità

Art. 35                        Albo pretorio e informazione

 

Capo II – Il Segretario Comunale

 

Art. 36            Il segretario comunale

 

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO

 

Art. 37                        Ordinamento

Art. 38                        Il bilancio comunale

Art. 39                        Amministrazione dei beni comunali

Art. 40                        Rendiconto della gestione

Art. 41                        Il revisore dei conti

Art. 42                        Tesoreria

 

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 43                        Unione dei comuni

Art. 44                        Consorzi

Art. 45                        Convenzioni

Art. 46                        Accordi di programmi

Art. 47                        Impianti sportivi comunali

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 48          Limiti

ART. 49          Modifiche e adeguamenti dello statuto

ART. 50          Entrata in vigore

 

 

PARTE I

ATTI DEGLI ENTI COMUNALI

STATUTO DEL COMUNE DI VIVARO ROMANO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DEFINIZIONE

Il Comune di Vivaro Romano è un ente autonomo locale, rappresenta la comunità di coloro

che vivono nel territorio comunale curandone gli interessi generali, promuovendo lo sviluppo civile,

sociale ed economico, avvalendosi della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e delle leggi

della Repubblica Italiana.

ART. 2 AUTONOMIA

Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della

solidarietà. L’ente collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Comunità

Montane, con le forme associative e di unione tra enti locali e si riconosce in un sistema statuale

unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali.

L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione;

persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

ART. 3 SEDE

La sede del Comune è sita in Via Mastro Lavinio n. 5; nella struttura hanno sede gli uffici

dell’amministrazione comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

ART. 4 TERRITORIO

Di origine equa, il paese è costruito su uno sperone di roccia chiamato Colle Gennaro, e il

territorio si estende per Kmq. 12,50. Confina con i territori di Oricola, Carsoli, Poggio Cinolfo,

Vallinfreda, Orvinio, Turania, Montorio e Pozzaglia.

2

La festa patronale ricorre il 3 febbraio, San Biagio. Altrettanto valorizzata e densa di

manifestazioni ad essa connessa è la festa della Madonna Illuminata, compatrona di Vivaro, che

ricorre nei giorni 4-5-6 agosto.

ART. 5 STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

Negli atti, il Comune si identifica con il nome di Vivaro Romano. Ha un proprio stemma e

un gonfalone contraddistinto da un drappo di verde con la bordatura di giallo alla base del quale, su

lista bifida e svolazzante, in lettere lapidarie nere, è scritto “COMMUNITAS VIVARII 1807”; lo

stemma, su campo oro, raffigura un cespo di rose canine o silvestri avvinte da una vipera. Lo

stemma e il Gonfalone sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ufficio Onorificenze e Araldica, con D.P.R. 28 maggio 2010.

Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario

rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a particolari iniziative. L’uso dello stemma, del

gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune garantisce l’assunzione del principio della pari opportunità tra uomo e donna in tutte

le azioni di governo, valorizzando la differenza di genere, promuovendo il pieno riconoscimento

delle professionalità.

2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonché la presenza,

secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali

non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

ART. 7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONI SOCIALI E DIRITTI DELLE PERSONE

DIVERSAMENTE ABILI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale,

per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel

quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.LGS.

18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di

potenziamento dei servizi esistenti.

3

ART. 8 FINALITA’

Il Comune di Vivaro Romano, con riferimento alle direttive degli organismi internazionali e

ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione:

1. promuove gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno

rispetto delle compatibilità ambientali;

2. promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme ad altre istituzioni

nazionali e internazionali, al controllo di ogni forma di inquinamento assicurando i diritti e

le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;

3. attua un programmatico e organico assetto del territorio nel rispetto dell’ambiente e della

tutela del suolo e delle risorse idriche;

4. assicura la conservazione dell’antico impianto urbanistico del centro storico ed il suo valore

e interesse culturale;

5. cura gli interessi della comunità assicurando la promozione dei valori culturali, sociali

economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando

affinché esso ne conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati,

esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi propri della società civile che lo

rappresenta;

6. promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;

7. concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute e

all’assistenza sociale;

8. tutela la vita umana, la persona e la famiglia garantendo, tramite i servizi sociali e educativi,

l’assistenza sociale, diritto allo studio, formazione culturale e professionale per tutti, in un

quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e di pensiero;

9. sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela

verso le persone disagiate e svantaggiate, agli anziani e ai minori anche in collaborazione

con le associazioni di promozione sociale;

10. rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche attraverso la

promozione dei valori della cultura e della tolleranza;

11. coordina lo sviluppo economico e sociale favorendo le attività commerciali e no-profit

artigianali, turistiche, sportive del tempo libero fornendo le necessarie infrastrutture e

supporto tecnico-amministrativo

4

ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in

suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignità delle

persone fisiche.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I – Consiglio comunale

ART. 10 ELEZIONE – COMPOSIZIONE – COMPETENZE

L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le

cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

ART. 11 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità di Vivaro Romano ed è organo di indirizzo e

di controllo politico e amministrativo.

2. E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e si riunisce di norma nella sede

municipale.

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale

sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzione; provvede alla nomina degli

stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive

competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

6. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha

funzione di rappresentanza democratica della comunità.

ART. 12 FUNZIONAMENTO

Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento

che in ogni caso dovrà disciplinare

5

1. la costituzione dei gruppi consiliari;

2. la convocazione del Consiglio comunale;

3. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;

4. la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni e

l’organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune, entrano in carica all’atto della

proclamazione.

6. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi

all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il

Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto

previsto dal capo 2 del titolo 3 del T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000.

8. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle disposizioni statutarie, regolamentari e di ogni

altra deliberazione del Consiglio, nonché diritto di interrogazione, di interpellanza e di

mozione.

9. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere, con le modalità stabilite dal

regolamento, dagli Uffici Comunali e dagli Enti o Aziende da essi dipendenti notizie,

informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

10. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno; le

indennità dei consiglieri sono stabilite per legge.

11. Il consiglio comunale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e nell’ambito degli

stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita norma del presente

statuto e del proprio regolamento interno.

12. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di

partecipare ai lavori delle commissioni.

13. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del

consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dello stesso

consiglio, presa con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

14. I consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ai fini del recapito,

degli avvisi di convocazione del consigli comunale e delle comunicazioni ufficiali del

Comune, diversamente sarà valido il deposito presso la Casa comunale.

6

ART. 13 SESSIONI DI CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio

precedente;

entro il mese di settembre per la verifica degli esercizi di bilancio;

entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio

successivo.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 14 ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare,

adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati

dalla legge.

ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio istituisce commissioni permanenti, garantendo almeno un rappresentante della

minoranza. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal

regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano

preventivamente le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, svolgono ogni attività preparatoria dei

provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono nei modi stabiliti del presente Statuto e

dal Regolamento allo svolgimento delle attività amministrative del Comune.

ART. 16 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali temporanee per lo

studio, la valutazione e l’impostazione di interventi e progetti e piani di particolare rilevanza che

non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Tali commissioni

concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale che adotta gli

eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’indagine. Delle commissioni fanno parte

rappresentanti di tutti i gruppi.

ART. 17 INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di

approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la

7

nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti,

aziende e istituzioni.

Capo II – Sindaco e Giunta comunale

ART. 18 IL SINDACO

1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del

Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi

dello Stato.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini e diretto secondo le

disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di

osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento,

subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi

scelti, per il successivo quinquennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie,

evidenziandone la priorità.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana

e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 19 FUNZIONI DEL SINDACO E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;

2. convoca e presiede la Giunta comunale ed è l’interprete ufficiale degli indirizzi

espressi dal Consiglio comunale;

3. esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;

4. assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre

istituzioni economiche, culturali, sociali., promuovendo ogni iniziativa tesa allo

sviluppo delle attività;

5. indice i referendum e ne proclama i risultati;

6. Invia le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio,

nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del

Comune;

8

7. concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere impegnando

la politica generale del Comune;

8. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e

società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati

dal Consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

9. dirige e vigila sull’espletamento del servizio e adotta i relativi provvedimenti inerenti

la Polizia urbana;

10. impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli

indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici

e servizi;

11. inoltre, il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere accordi di

programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio

comunale;

12. nomina il Segretario scegliendolo dall’apposito Albo;

13. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e

quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

14. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi a alla esecuzione degli atti con

il concorso degli assessori comunali, e con la collaborazione, secondo le sue

direttive, del Segretario comunale;

15. il Sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,

nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a

coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi

pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici

localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le

esigenze complessive e generali degli utenti;

16. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla

legge;

17. sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile,

anagrafe ed elettorale di competenza statale e sovrintende, informandone il prefetto,

ai servizi di vigilanza e a quanto interessa alla sicurezza dell’ordine pubblico.

9

ART. 20 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale e al

Segretario Comunale e fatte prevenire all’ufficio protocollo del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione

al Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione

immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti previsti dalla Legge.

ART. 21 IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l’assessore con delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni

spettanti al Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco

provvede l’assessore più anziano di età.

ART. 22 DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori, ai consiglieri comunali e

ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

2. La delega conferita non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni, deve essere

accettata espressamente e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al

Sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.

3. Il Sindaco può delegare le funzioni al segretario generale, ai dirigenti e responsabili

dei servizi con contratto a tempo indeterminato, nonché la capacità di rappresentare

in giudizio l’Ente.

4. L’esercizio totale o parziale delle funzioni delegate non richiede accettazione e

produce i suoi effetti finché non sia revocato.

5. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal

Sindaco che provvede all’attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad

altro soggetto.

ART. 23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito

dalla normativa pro-tempore vigente in materia. Il sindaco nomina, nel rispetto del

principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la

normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui

un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla

elezione.

10

2

. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono essere tuttavia

nominati anche assessori esterni al Consiglio, in un numero massimo di due, purché

dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed

esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella

discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 LA GIUNTA COMUNALE – FUNZIONI E COMPETENZE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con

il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della

trasparenza e dell’efficienza; svolge, inoltre, attività propositive e di impulso nei

confronti del Consiglio.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni

fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale della sua attività, svolge

attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri

stabiliti dal Consiglio.

5. Adotta le variazioni al bilancio in via d’urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio

nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta è convocata dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali che,

contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sono trasmesse in elenco ai capi

gruppo consiliari. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli

assessori, i compiti, le attività e il funzionamento della Giunta sono stabiliti dal

Regolamento. La Giunta può modificare qualsiasi atto di interesse pubblico di

propria competenza.

7. Il Responsabile del Servizio nomina i membri delle commissioni per i concorsi

pubblici riguardanti il proprio servizio e il Segretario Comunale e per l’assunzione di

personale di cat. D.

8. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.

11

9. La Giunta fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e il Responsabile

del Servizio costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso

l’accertamento della regolarità del procedimento.

10. La Giunta decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che

potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente.

11. Le decisioni istituzionali della Giunta comunale possono essere formalizzate anche

fuori dal territorio comunale.

ART. 25 CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

1. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori dandone comunicazione

al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili,

non necessitano di presa d’atto.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio

per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta

del Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

ART. 26 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti con le modalità

previste dal Regolamento a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vivaro

Romano, ovvero che siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente.

ART. 27 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato quale

strumento di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, che operano nel territorio e

12

svolgono attività di interesse locale; ne favorisce l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente

secondo le modalità stabilite dal Regolamento: riconosce le facoltà di prendere visione degli atti, di

intervenire e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi qualora ne

abbiano l’interesse.

Il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili familiari, nei limiti delle

disponibilità finanziarie, per la realizzazione di progetti proposti alle associazioni iscritte

nell’apposito elenco che forniamo di seguito: Pro-Loco, Associazione Culturale di Varia Umanità e

Musica

VIVARIUM, Centro ricreativo Terza Età, ANC – Sezione di Vivaro Romano “Ippolito

Cortellessa”, Comitato Festeggiamenti Patronali, nonché a ulteriori associazioni che verranno

costituite, purché regolarmente dotate di registrazione notarile, atto costitutivo e statuto.

Il Comune collabora, nella gestione delle terre, con l’Università Agraria di Vivaro Romano,

l’ente autonomo costituitosi nel 1907 in seguito al riscatto dei possedimenti del Feudo Borghese

operato dal cardinale Angelo Di Pietro.

Il Comune tramite l’istituto organico di Protezione Civile, nel caso di gravi catastrofi o

calamità naturali, con effetti sulla popolazione, predisporrà tempestivamente i primi interventi di

soccorso, così come prevede all’immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di opere e servizi

di propria competenza.

ART. 28 CONSULTAZIONI POPOLARI

Il Comune può consultare le associazioni e le società cooperative operanti nei settori

economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo prima dell’adozione di delibere o altri atti

amministrativi di interesse pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 29 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello

Stato.

2. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità nell’azione amministrativa, è riconosciuto ai

cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, con le modalità

stabilite dal Regolamento.

3. I casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.

4. Per assicurare l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il

Regolamento dovrà prevedere a) gli atti di cui potrà essere vietata l’esibizione; b) le forme e

13

le modalità di esercizio del diritto di accesso; c) la disciplina del rilascio delle copie di atti,

previo pagamento dei soli costi e le modalità di esercizio del diritto di informazione.

5. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica, informatica e di qualunque altra specie di contenuto

degli atti formati dalla Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività

amministrativa.

ART. 30 PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE

I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione possono rivolgere in modo

associato agli organi comunali petizioni, proposte e istanze per la migliore tutela di interessi

collettivi. Il Sindaco, o suo delegato, secondo la natura del contenuto dell’istanza risponde alle

petizioni entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Capo II

Referendum consultivo

ART. 31 REFERENDUM

1. E’ istituito il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.

2. Per l’indizione del referendum la richiesta dei cittadini deve essere corredata dal numero di

sottoscrizioni autenticate nella forma di legge e presentate all’ufficio del Segretario

Comunale per la verifica della regolarità, pari al 20% del corpo elettorale.

3. Il referendum può essere, altresì, promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due

terzi dei consiglieri assegnati.

4. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco, entro novanta giorni dal deposito della

richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i provvedimenti in materia di:

·

Tributi locali, tariffe e rette

·

Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze

·

Personale comunale

·

Bilancio preventivo e consuntivo

·

Assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti

·

Attività vincolata all’amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti

·

Strumenti urbanistici

14

6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad

opera del Sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate

deliberazioni.

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Capo I – Gli uffici

ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in

conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi

sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio

comunale, al Sindaco e alla Giunta.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e di

efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della

struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini

adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento

delle esigenze dei cittadini.

ART. 33 FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i

contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le

procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi

compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. I responsabili degli uffici presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono

le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri.

15

ART. 34 INCOMPATIBILITA’

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far svolgere un conflitto di

interessi con l’Ente. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste

dal Regolamento di organizzazione.

ART. 35 ALBO PRETORIO ED I INFORMAZIONE

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima

conoscibilità. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo

pretorio comunale per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o

venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il responsabile del servizio cura l’affissione degli atti.

Capo II – Il Segretario Comunale

ART. 36 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è

scelto tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Il

rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 03/02/1993

n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al Segretario comunale spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla

conformità dell’azione amministrativa delle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne

coordina l’attività inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal

Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

4. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio

e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di funzionari di sua

fiducia. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture

private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

16

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO

ART. 37 ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa

previsti nel regolamento. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di

autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune in conformità alle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà

impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un

proprio demanio e patrimonio.

3. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e

partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,

trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura

patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o

regolamento.

ART. 38 BILANCIO COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti

questa fissati dal Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di

previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro

il termine stabilito dal Regolamento.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da

consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.

ART. 39 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

L’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è compilato annualmente dal

ragioniere del Comune che risponde all’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e

modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

ART. 40 RENDICONTO DELLA GESTIONE

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica dimostrati nel

rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

17

ART. 41 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla

Legge.

2. L’organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è

revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono

negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di

controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della

gestione, risponde della verità delle sue attestazioni.

4. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne

riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 42 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge del

Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 43 UNIONE DEI COMUNI

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti

pubblici territoriali.

2. Il Consiglio comunale costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge

unione di comuni con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, migliorare le

strutture pubbliche e d offrire servizi più efficienti alla collettività.

3. Il Comune di Vivaro Romano fa parte dell’Unione intercomunale “Medaniene”,

comprendente, inoltre, i paesi di Anticoli Corrado, Arsoli, Roviano, Cineto Romano,

Riofreddo, Vallinfreda.

4. L’Unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione,

per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari

anche con i Comuni.

18

ART. 44 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi ed altri organismi similari

con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme

previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti

la convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al

comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità

pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del

consorzio.

ART. 45 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da

stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di

fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 46 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,

di interventi o programmi di intervento, di progetti di particolare complessità che

richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del

Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e

prevalente del Comune sull’opera e sugli intereventi o sui programmi di intervento

promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento

e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma viene definito in apposita conferenza la quale provvede

altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 del decreto

legislativo 267/2000.

19

ART. 47 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Le funzioni amministrative relative allo sport trovano loro fonte nell’art. 60 del

D.P.R. 616/1977, e nel D. LGS. 08.01.2004, n. 15 ed hanno collocazione nell’area

dei servizi pubblici locali.

2. Il Comune, nel rispetto del regolamento, può affidare alle società sportive locali la

concessione degli impianti sportivi comunali per le manifestazioni di interesse diretto

delle stesse società ovvero conferire gli impianti in concessione.

3. La gestione delle attività connesse all’evento sportivo e le manifestazioni ad eventi

non collegati con avvenimenti sportivi sono definite con il provvedimento di

concessione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 LIMITI

La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina delle funzioni ad essi

conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro

autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme

statutarie con essa incompatibili.

ART. 49 MODIFICHE E ADEGUAMENTI DELLO STATUTO

Le modifiche e gli adeguamenti dello statuto sono deliberate dal consiglio, comunicate con

la procedura stabilita dall’art. 1 comma 3 e art. 6 comma 4 del d.lgs. 267/2000. La proposta di

deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale

congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni di

cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con

l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 50 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso

all’Albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero

dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

20

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

21

INDICE

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore

Art. 6 Pari Opportunità

Art. 7 Assistenza – Integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili –

Coordinamento degli interventi

Art. 8 Finalità

Art. 9 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I – Consiglio comunale

Art. 10 Elezione – Composizione – Competenze

Art. 11 Il Consiglio Comunale

Art. 12 Funzionamento

Art. 13 Sessioni di consiglio

Art. 14 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 15 Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 Costituzione di commissioni speciali

Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II – Sindaco e Giunta

Art. 18 Il Sindaco

Art. 19 Funzioni del Sindaco e indirizzi generali di governo

22

Art. 20 Dimissioni del Sindaco

Art. 21 Il Vicesindaco

Art. 22 Deleghe del Sindaco

Art. 23 Composizione della Giunta

Art. 24 La Giunta comunale – Funzioni e competenze

Art. 25 Cessazione della carica di assessore

TITOLO III

ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunione – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

Art. 26 Partecipazione dei cittadini

Art. 27 Istituti di partecipazione popolare

Art. 28 Consultazioni popolari

Art. 29 Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi

Art. 30 Petizioni, istanze e proposte

Capo II

Referendum consultivo

Art. 31 Referendum

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Capo I – Gli uffici

Art. 32 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 33 Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 34 Incompatibilità

Art. 35 Albo pretorio e informazione

Capo II – Il Segretario Comunale

23

Art. 36 Il segretario comunale

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA’ – PATRIMONIO

Art. 37 Ordinamento

Art. 38 Il bilancio comunale

Art. 39 Amministrazione dei beni comunali

Art. 40 Rendiconto della gestione

Art. 41 Il revisore dei conti

Art. 42 Tesoreria

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43 Unione dei comuni

Art. 44 Consorzi

Art. 45 Convenzioni

Art. 46 Accordi di programmi

Art. 47 Impianti sportivi comunali

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 Limiti

ART. 49 Modifiche e adeguamenti dello statuto

ART. 50 Entrata in vigore

 

 

     

PNRR PUI

Attuazione del PNRR - Fondi Europei,
Supporto ai Comuni
per lo sviluppo economico - sociale,
Formazione professionale
Interventi di ristrutturazione,
adeguamento sismico,
efficientamento energetico ecosostenibile ed abbattimento delle barriere
architettoniche dell’edificio denominato "ex Scuola materna di Via dei Piani",
nel Comune di Vivaro Romano (RM).

Progetto definitivo - Link